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MEMORIA STORICO-GIURIDICA IN DIFESA DEL COMUNE DI RIVA LIGURE (3)


  Cap. 3

Capitolo 3

La legge 24-30 maggio 1798, sulla divisione del territorio della repubblica ligure è, per Taggia, una vera ossessione. Allorquando, nel seno della commissione arbitrale, il comm. Paolo Accame, arbitro per Riva, fece una conciliante proposta, che ottenne l'approvazione dei colleghi, l'avv. Fossati si riserbò, però, com'era giusto, di parlarne coll'Amministrazione comunale di Taggia. La risposta fu una deliberazione, che non vogliamo qualificare, colla quale, imperativamente, si ingiungeva, alla commissione arbitrale, di decidere a termini di legge e, giusta le disposizioni, di quella del 1798, sovra ricordata.
A capitolo esaurito, il lettore potrà, con cognizione di causa, apprezzare, come di dovere, tale deliberazione del S. P. Q. T. All'avvocato Fossati, valente giurista ed appassionato cultore della storia ligure, non dovea passare inosservata una circostanza, tutta di fatto, che è in assoluto contrasto colla legge del 1798. Tale legge costituiva le parrocchie, non comprese quelle esistenti nel perimetro delle città e borghi, in altrettanti comuni.
Eppure ad ogni piè sospinto, lungo le riviere liguri s'incontra uno stato di fatto, che, con tal legge, è in assoluto contrasto.
Citerò alcuni esempi, ché troppo lungi ci trarrebbe una completa statistica. Il comune di Pietra Ligure si spinge sino al rivo di Bottassano, presso Borgio, ma la sua parrocchia di S. Nicolò, ha un territorio meno esteso e non comprende la vasta regione e case della Polinghera, che pure formano parte del comune, ma, ecclesiasticamente, obbediscono alla parrocchia di S. Pietro di Borgio. La frazione Corte, parrocchia di S. Nicolò di Pietra, formò sempre parte del comune di Giustenice. La frazione Bringhera, ab immemorabili, fece parte della parrocchia di Tovo S. Giacomo, marchesato dei Finale, amministrativamente, però, apparteneva al comune di Giustenice, repubblica di Genova, da cui fu staccata, tre anni or sono. La frazione Patarello, fra Toirano e Borghetto, ecclesiasticamente, fa e fece parte delia parrocchia di Toirano, civilmente del comune di Borghetto S. Spirito. San Fedele, Lusignano, Bastia e Leca, paesi e parrocchie a sé, continuarono a far parte del comune di Albenga. Salea, parrocchia a sé, rimase però unita al comune di Campochiesa. Ligo, l'antico castrum Lii, parrocchia di S. Bernardo, posto a sé, sulla cima di un monte, formò comune con Garlenda ed or con Villanova.
Curenna, parrocchia, formò e forma comune con Vendone, da cui è molto distante. Pogli, parrocchia, fa parte del comune di Ortovero, Chiappa e Pairola e S. Bartolomeo, parrocchie, formarono comune con Cervo ed, ora S. Bartolomeo di Cervo; Diano Borganzo, parrocchia è parte del comune di Diano Borello, Diano Serreta e Diano Gorleri, parrocchie, sono unite con Diano Calderina, comune, Deglio, parrocchia, con Riva Faraldi, comune, e via dicendo. Se a tali circostanze, l'avv. Fossati avesse riflettuto, certo qualche dubbio gli sarebbe sorto in mente, a riguardo dell'esecuzione, data a tale legge ed avrebbe, persino, trovato il contrasto, colle sue disposizioni, quasi alle porte di Pieve di Teco, sua patria.
La verità è che la legge, del 1798, non potè mandarsi ad effetto, troppo gravi e frequenti essendo stati gli inconvenienti, ai quali diede luogo la sua applicazione. Se ne cominciò la constatazione alle porte di Genova.
Dovendosi erigere in comune autonomo, la parrocchia di S. Pietro della Foce, come appare dalla seduta dell'assemblea legislativa, del 26 maggio 1798, fu giuocoforza, variarne i confini.
I legislatori che, nell'urgenza del momento, per ordinare i poteri costituiti del nuovo reggimento democratico, dettarono tale legge, compresero che essa poteva arrecare gravi perturbamenti. Egli è perciò che vi si inserì l'articolo 4. del tenore seguente:
« Il corpo legislativo rettificherà in appresso la divisione contenuta nella presente legge, in tutte quelle parti, che meritassero di essere rettificate ». Tale articolo però non è ricordato dall'avv. Fossati, il quale, mentre richiama e trascrive gli altri articoli della legge, tace affatto di questo.
Giunsero proteste e lagnanze da ogni parte della Liguria, si dovette provvedere con una legge del 17 gennaio 1803, la quale però, salvo singole rettifiche, mantenne il concetto sostanziale della legge del 1798.
Era questo un rimedio troppo provvisorio e transeunte, dopo pochi mesi, si dovette por mano ad una nuova riforma.

Il 22 aprile 1803, anno VI, si votò la nuova legge che fu resa esecutiva il 27 aprile. Eccone le principali disposizioni.

1. Il territorio della repubblica ligure è diviso in sei giurisdizioni, 47 cantoni ed in quei comuni che sono determinati, nel quadro, unito alla presente legge.
4. In ogni cantone vi è una municipalità.
5. Per ogni comune in particolare o per più comuni uniti insieme, a giudizio del magistrato supremo, vi è un consiglio ed un agente comunale.
47. Le municipalità dei cantoni sono formate da 9 membri nei cantoni di popolazione non minore di 8000 abitanti e di 5 negli altri.
70. Il consiglio comunale è composto di 10 membri nei comuni che non oltrepassano i 1000 abitanti e di 15 fra i 1000 e 6000 abitanti, di 25 negli altri.
77. Finalmente questo articolo affida al magistrato supremo la determinazione dei singoli comuni.

Disposizioni Generali

98. Sono soppressi tutti i corpi amministrativi dello Stato Ligure, continuano però ad esercitar provvisoriamente le loro funzioni sino all'istallazione delle nuove autorità, che saranno elette alla forma di questa legge.

IL SENATO

Visto l'art. 19 della Costituzione; Vista la legge organica della Divisione del territorio della repubblica del 17 gennaio 1803 (quella del 1798 non era quindi più in vigore, tanto è vero che non è ricordata);
Visto il quadro della divisione del territorio ligure, rettificata dalla Commissione Speciale incaricata dei Progetti delle restanti leggi organiche;

DECRETA

È rettificata la divisione del territorio della Repubblica de' 17 gennaio 1803 (non del 1798!!!) ed è approvato il quadro della Divisione del territorio medesimo presentato alla Commissione incaricata dei Progetti delle restanti leggi organiche.
DURAZZO, Doge
LANZOLA, Segretario

18O3 - 27 maggio
La Commissione in esecuzione del suddetto Decreto;

DECRETA:

Si pubblichi e si stampi il quadro suddetto della Divisione del Territorio.
MORCHIO, Presidente
F. FIGARI, Segretario

Mentre la legge del 17 gennaio 1803, salvo le opportune modificazioni, caso per caso, confermava il concetto della coscrizione parrocchiale, come la precedente legge del 1798, quella del 22 aprile 1803, invece, adottò, un criterio, diremo così, di convenienza, lasciando arbitra la Commissione, di formare i nuovi enti, a seconda delle esigenze locali, senza preoccuparsi, ulteriormente, della circoscrizione ecclesiastica.
Ma, se ciò valeva ad apportare un pronto rimedio, non poteva tale concetto continuare a sussistere in una legge fondamentale dello stato, con totale arbitrio e balia di una commissione. Donde altra legge del 14 maggio 1804, che fu l'ultima, la quale ritornò al sistema antico. Come lavoro preparatorio s'incaricarono i provveditori delle singole giurisdizioni di riferire, e, non potendosi qui trascrivere tutto il materiale, ci limitiamo a riprodurre la relazione del provveditore del Centro, relazione che fu posta a base della legge.

Eccone il tenore:

« Considerati ed esaminati i quadri ricevuti dal Provveditore del Centro, riguardanti lo stabilimento delle comuni in quella giurisdizione, avuto riguardo agli interessi ed alle popolazioni che esigono la riunione anche di diverse parrocchie in un sol comune, come lo furono per il passato ed in seguito degli schiarimenti ricevuti...

DELIBERA:

Di mandare all'approvazione del magistrato supremo i quadri delle comuni ecc. ».

Il 19 aprile 1804, il magistrato supremo approvò il quadro, ed il 9.° Cantone della Giurisdizione degli Olivi, fu appunto quello di Taggia.
Ecco distrutta l'ossessione di Taggia, che nell'anno di grazia 1906, si volle consacrare in una consigliare deliberazione, con cui si dava a tre galantuomini, eletti arbitri, presieduti da chi, nel campo delle storiche discipline, è una vera illustrazione, un inaudito mandato imperativo.
E dopo ciò chiaro si appalesa l'inutilità del richiamo, da parte di Taggia, alla lettera dell'ottobre 1798, del Commissario del Governo in Porto Maurizio, poiché essa fu scritta, in epoca, nella quale, almeno in linea di diritto, imperava la legge del 1798, poi revocata.
Dovremmo ora parlare delle leggi francesi e sarde, ma ce ne occuperemo, nel capitolo seguente, nel quale esaminiamo la controversia dei confini, tra Riva e Taggia, dal punto di vista, della giurisdizione politico-amministrativa.



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